Amministrazione giudiziaria del codice antimafia e controllo giudiziario. La novella del 2017.

A cura di: dott.ssa Laura De Rosa

L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche è una misura di “salvataggio” delle imprese contaminate dall’ambiente mafioso. La riforma del 2017 e il nuovo controllo giudiziario.

Nella lotta alla corruzione uno strumento senz’altro interessante, specie dal punto di vista funzionale, si è rivelato essere l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche di cui all’art. 34 dlgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione).

Si tratta di un istituto che, a ben vedere, trova le sue origini nella sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni di cui agli artt. 3 quater e 3 quinquies della legge 575/1965 – oggi abrogata – , introdotti con legge 356/1992 a seguito delle stragi di Capaci e via d’Amelio. Le norme citate disciplinavano, difatti, delle forme di sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni, di confisca e sequestro a carico di chi, pur non essendo indiziato di determinati reati, svolgesse attività economiche, anche imprenditoriali, rispetto alle quali vi fossero sufficienti indizi per ritenere che il loro esercizio fosse, direttamente o indirettamente, “sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’art. 416 bis c.p. o che possa comunque agevolare l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all’art. 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli art. 416 bis, 629, 630, 648 bis e 648 ter del codice penale e non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 2”.

Gli articoli 3 quater e 3 quinquies, invero, ebbero una scarsa applicazione pratica perché raramente si verificavano nella realtà concreta i presupposti previsti dalla legge. L’istituto introdotto col Codice delle leggi antimafia, al contrario, sembra raccogliere con maggiore consapevolezza le esigenze poste dall’attuale momento storico, anche in ragione dei mutamenti che hanno interessato la società economica.

L’obiettivo dell’articolo 34 è, in particolare, non tanto e non solo quello di sanzionare, quindi punire, gli enti imprenditoriali rimasti invischiati nell’ambiente mafioso, né di preparare il terreno per una futura confisca – che è comunque un possibile approdo della procedura –, quanto piuttosto quello di “curarli”, di “salvarli”. “La finalità dell’istituto non è”, stando alla pronuncia del Tribunale di Milano del 2016, “repressiva quanto preventiva, volta cioè non a punire l’imprenditore che sia intraneo all’associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione mafiosa di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con lo scopo di sottrarle, il più rapidamente possibile, all’infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti”[1]. La relazione tra l’attività aziendale e gli interessi criminali a sfondo mafioso emerge, secondo il Tribunale, “esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi”[2].

Difatti, in base all’art. 34 co. 2 il tribunale dispone l’amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, anche indirettamente, per lo svolgimento di attività economiche, anche imprenditoriali, quando ricorrono sufficienti elementi di fatto per ritenere che il libero esercizio di attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, agevoli l’attività delle persone nei cui confronti sia stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per uno dei delitti di cui agli artt. 416 bis, 629, 630, 648 bis e 648 ter c.p.

Dunque, è evidente che ai fini dell’amministrazione giudiziaria non rileva tanto la natura, criminale o meno, dell’attività economica in questione, quanto piuttosto che oggettivamente essa sia coinvolta in un disegno criminoso mafioso. Non a caso il co. 1 dell’art. 34 espressamente richiede che non debbano ricorrere i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dei soggetti titolari di tali attività.

Sulla materia è intervenuta una recentissima riforma con legge 17 ottobre 2017 n. 161, che ha esteso la portata applicativa dell’art. 34, prevedendosi ora che la misura può essere disposta dal tribunale competente per l’applicazione della misura di prevenzione anche a seguito degli accertamenti ordinati dall’ANAC ai sensi dell’art. 133 del codice degli appalti, nonché quando si rinviene che l’esercizio dell’attività di impresa è idonea ad agevolare l’attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all’art. 4 co. 1 lett. a), b) e i-bis) del codice antimafia.

La riforma ha inciso anche sulla durata dell’amministrazione giudiziaria, che è quindi una misura temporanea: essa può avere una durata non superiore a sei mesi e può essere rinnovata per un periodo non superiore complessivamente – prima a dodici mesi – ora a due anni, se permangono le condizioni che hanno giustificato la sua applicazione.

Col provvedimento con cui il tribunale dispone l’amministrazione giudiziaria viene nominato il giudice delegato e l’amministratore giudiziario. Su quest’ultimo ricadono obblighi di relazione e segnalazione previsti dall’art. 36 co. 2 del medesimo decreto legislativo. La novella ha, poi, facoltizzato la nomina da parte del tribunale di un amministratore giudiziario che eserciti i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi, secondo le modalità stabilite dal tribunale medesimo, qualora si tratti di società.

Al termine del periodo dell’amministrazione giudiziaria, tre sono i possibili esiti: il tribunale può, entro quindici giorni prima della sua scadenza, disporre il rinnovo del provvedimento ovvero la revoca della misura stessa ovvero la confisca dei beni che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Col provvedimento con cui dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario.

La novella del 2017 ha introdotto anche un art. 34 bis relativo proprio al controllo giudiziario, disciplinandolo come una sorta di “tutoraggio” all’impresa laddove vi siano indizi di fatto rilevatori di pericoli concreti di infiltrazione e condizionamento “occasionale” o “non stabile”[3]. Il controllo ha una durata minima di un anno e massima di tre anni e consiste nell’imporre obblighi di trasparenza e comunicazione, il monitoraggio periodico del giudice delegato e dell’amministratore giudiziario, con facoltà di imporre all’ente anche ulteriori obblighi, quali, tra i tanti, quello di non mutare sede, denominazione e ragione sociale, nonché l’oggetto sociale, la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e il divieto di compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l’autorizzazione del giudice delegato.

Altra novità importantissima introdotta dalla riforma è il potere del tribunale di autorizzare ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell’impresa, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di ottenere informazioni ed estrarre copia delle documentazioni che ritengono utile.

Laddove durante l’attività di controllo e monitoraggio si rinvengano violazioni di una o più prescrizioni o il sopravvenire dei presupposti di cui all’art. 34 co.1, il tribunale può disporre l’amministrazione giudiziaria dell’impresa.

Novità interessante è l’introduzione della possibilità che la medesima parte interessata possa proporre istanza al tribunale competente per le misure di prevenzione di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34 bis.

Non resta, a questo punto, che verificare quali saranno le applicazioni pratiche della novella del 2017.

[1] Trib. Milano, Sez misure di prevenzione, decr. 24 giugno 2016, Pres. Roia, Est. Tallarida

[2] Ibidem.

[3] La riforma del d.lgs. n. 159/2011. Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto, del 5 dicembre 2017 su Fondazione Nazionale dei Commercialisti, http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20171205.pdf.

 

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