A cura di: Avv. Fabrizio Vedana (Unione Fiduciaria)
Roma, (askanews) – Un soffio in un fischietto, un segnale di allerta, uno strumento attraverso il quale un dipendente della pubblica amministrazione o di un’azienda privata segnala un illecito ad un soggetto all’interno dell’azienda. O a un’autorità di vigilanza, per il settore pubblico l’Anac e per il privato alla Consob, alla Banca d’Italia o all’Ivass. E’ il Whistleblowing, ormai operativo anche in Italia dopo l’entrata in vigore alla fine del 2017 della legge 179. Una novità sulla quale si è svolta una approfondita analisi nel salone d’onore del Coni promossa dall’associazione italiana trasparenza e anticorruzione e sostenuta da Unione Fiduciaria. Operatori, addetti ai lavori, istituzioni: insieme per un primo punto sul provvedimento che in questi mesi sta già portando dei primi importanti effetti. Fabrizio Vedana, vice direttore generale di Unione Fiduciaria:
“Innanzitutto a degli approfondimenti su come tradurre questa normativa all’interno del settore pubblico e delle aziende private. Nel pubblico attraverso delle linee guida che Anac sta definendo sulle modalità con le quali vengono attivate queste vedette civiche. Nel privato attraverso l’implementazione nei modelli organizzativi 231 di sistemi attraverso i quali poter segnalare questi illeciti”.
Come? Attraverso una revisione dei codici disciplinari che dovranno espressamente prevedere la riservatezza per il soggetto che effettua delle segnalazioni e dall’altro prevedere che laddove la segnalazione non sia sostanziale ed effettivamente fondata su evidenti situazioni di liceità si possa sanzionare anche il segnalante, laddove la segnalazione sia fatta con l’obiettivo di danneggiare altri e non per segnalare situazioni di illiceità.
Dunque per tutto l’impianto normativo, tra i più avanzati, fa da pilastro la definizione stessa del segnalatore, che non agisce per interessi personali ma esclusivamente per il bene pubblico della sua azione. Come conferma la professoressa Nicoletta Parisi, consigliere dell’Autorità nazionale anticorruzione:
“Una cosa è la tutela del proprio diritto individuale, e la sede non è la pubblica amministrazione e non è Anac ma è il magistrato, altro è invece la tutela dell’interesse pubblicistico collettivo sottesa alla segnalazione. In questo secondo caso siamo in presenza di un whistleblower”.
Necessario allora, proprio in questa fase di avvio della legge, ragionare sia sulla sua indubbia capacità di incidere in una nuova fase del rapporto fiduciario tra dipendenti e enti sia pubblici che privati, sia sull’articolazione sfidante che la stessa normativa propone a chi la deve applicare. Giorgio Martellino, presidente dell’associazione italiana trasparenza e anticorruzione:
“C’è tutta una zona di aree grigie, perchè è chiaro che la tentazione di utilizzare questo strumento, e di abusarne, può essere molto alta. Quindi il rischio è che si possa arrivare a tutelare in maniera forse eccessiva il segnalante a discapito della riservatezza o dei segreti delle aziende o degli enti pubblici. Del resto questo purtroppo lo vediamo da recenti sentenze della giustizia amministrativa in materia di accesso generalizzato dove i giudici sono dovuti intervenire a mettere dei paletti, in presenza di cittadini che utilizzano questo strumento per acquisire delle informazioni di cui o non ha bisogno o che addirittura sono nocive al funzionamento della pubblica amministrazione”.