Le società ad azionariato diffuso: disciplina e trasparenza

Il fenomeno delle società ad azionariato diffuso tra il pubblico in maniera rilevante (Public Companies) è stato preso in considerazione relativamente di recente dal nostro legislatore, a causa della scarsa presenza nel nostro panorama di tali persone giuridiche, a differenza degli ordinamenti anglosassoni in cui ve ne è una rilevante presenza.

L’impianto originario del nostro codice civile infatti non prendeva in considerazione tali figure, fino al 2003, anno in cui viene introdotto l’articolo 2325-bis, che riconosce tali figure, estendendovi la disciplina delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, alle quali quindi si applicherà il titolo V del codice.

Ma qual è la peculiarità di tali società ?

Tale tipologia prevede che appunto il capitale sociale sia diffuso tra vari investitori istituzionali e piccoli risparmiatori.

Generalmente, tale tipologia di struttura sociale viene utilizzata per costituire persone giuridiche private a seguito dei processi di privatizzazione di società pubbliche, le cui partecipazioni vengono collocate presso il pubblico in modalità notevolmente diffusa.

Sono quindi società che presentano una struttura atipica (nel senso comune del termine), in quanto prevedono un azionariato che generalmente è scisso dalla governance, spesso affidata a soggetti esterni.

Sebbene sia vero che il codice prevede tali società, la fonte principale in materia è il Regolamento Consob numero 11971/1999, adottato in attuazione del TUF (Testo Unico Finanza).

Stabilisce infatti il regolamento che sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente: abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%; non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435‑bis, primo comma, del codice civile. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

‑ abbiano costituito oggetto di un’offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un’offerta pubblica di scambio;

‑ abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b);

– siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell’emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;

‑ siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Inoltre, gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, ai fini dell’applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall’articolo 2-bisfino alla chiusura dell’esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

Risulta poi specificato che trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione dell’avvenuta realizzazione dei presupposti di cui sopra, così come ne comunicano il venir meno.

Al di là di questi dati tecnici, risulta interessante come il regolamento si sia interessato di disciplinare anche gli adempimenti comunicativi che tali società, vista la loro rilevanza pubblica, devono adottare ai fini di trasparenza.

Devono, infatti,  fare comunicati stampa ogni volta che si verificano eventi e circostanze rilevanti; pubblicare i documenti contabili, ossia il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato se redatto e le relazioni della società di revisione; fornire informazioni ai possessori dei loro strumenti finanziari per consentire loro l’esercizio dei diritti connessi a tali strumenti; pubblicare l’avviso di convocazione dell’assemblea; pubblicare il documento su eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari ad amministratori e dirigenti; devono rendere pubblici gli incarichi assunti dai componenti gli organi di controllo al fine di verificare il rispetto dei limiti in materia di cumulo degli incarichi; rispettare gli obblighi di trasparenza previsti per le società che intrattengono rapporti di controllo o di collegamento con società estere aventi sedi legali in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria. Sono inoltre assoggettati agli obblighi previsti dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate.

Risulta chiaro che tale disciplina rigida sulla trasparenza, della quel si è data una sommaria descrizione, adempie alla necessaria trasparenza che la società deve tenere nei confronti del pubblico e maggiormente degli azionisti.

Di recente, la qualifica di art 2 bis ha comportato problematiche in seno alla corretta applicazione dell’articolo 2 bis secondo cui non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale.

In particolare, il quesito concerne la corretta applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, Regolamento Emittenti, secondo cui non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale.

In risposta, la commissione evidenzia come la norma fa riferimento alle azioni la cui cessione non autorizzata, in virtù di limiti alla circolazione previsti direttamente dalla legge (es. le azioni di società cooperative e, tra queste, delle banche di credito cooperativo), non consente neppure l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale. Il limite alla circolazione idoneo ad escludere l’applicazione della disciplina degli emittenti azioni diffuse è pertanto nettamente individuato con riguardo alla fonte da cui esso deve promanare (oltre che alla sua estensione).

Diversamente, laddove lo statuto si limita a stabilire che le azioni speciali possono essere trasferite soltanto a soggetti in possesso di specifici requisiti soggettivi, i quali vengono preventivamente accertati dal consiglio di amministrazione, senza disciplinare compiutamente l’ipotesi di un acquisto delle predette azioni speciali da parte di un soggetto privo dei citati requisiti, le stesse azioni devono ricomprendersi nel novero degli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del TUF, non rientrando nell’ambito applicativo della norma regolamentare sopraccitata [1].

In conclusione, bisogna aggiungere come il TUF si sia occupato di disciplinare anche l’aspetto penalistico di violazioni di norme poste a tutela del pubblico o di gestione dell’impresa. Le fattispecie penali di cui al capo II, titolo I, parte V TUF garantiscono la trasparenza delle società emittenti e la funzionalità del mercato degli strumenti finanziari, mediante la previsioni di fattispecie illecite come l’irregolare acquisto di azioni o l’omessa alienazione di partecipazioni, di cui agli articoli 172 e 173 del predetto testo unico.

[1] fonte: “dirittobancario.it

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