a cura di Pasquale La Selva
Nella materia degli appalti pubblici l’esigenza di trasparenza interviene come elemento fondamentale e necessario per la corretta prosecuzione delle procedure di gara, il codice appalti, infatti, consente al cittadino la massima partecipazione alla procedura di gara nella costruzione di ingenti infrastrutture.
Quando oggetto delle procedure di gara sono grandi opere infrastrutturali o opere architettoniche di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, sulle città o sull’assetto del territorio, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano sui propri profili di committenza i relativi progetti di fattibilità (ovvero l’analisi e la valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi, e dei possibili risultati di un progetto), nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprendendo inoltre i resoconti dei dibattiti con i portatori di interesse.
Questo è quanto disposto all’interno del comma 1 art. 22 del d.lgs. 50/2016 che evidenzia la centralità della figura del portatore di interesse, termine coniato dalla definizione economica di stakeholder, quale soggetto influente nei confronti di un progetto o iniziativa economica, in questa sede riadattato a soggetto influente nei confronti di progetti con notevole impatto urbanistico o ambientale.
Affinché le opere di cui sopra siano realizzate, la normativa vigente prevede l’obbligatorietà del ricorso alla procedura di dibattito pubblico e i criteri per l’individuazione delle opere sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto correttivo 56/2017, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Tale decreto detta dunque le modalità di svolgimento della procedura alle quali l’amministrazione aggiudicatrice e l’ente aggiudicatore devono attenersi per la realizzazione dell’opera sottoposta a dibattito pubblico (art. 22 c. 3 d.lgs. 50/2016).
Il decreto legislativo 56/2017, correttivo del d.lgs. 50/2016, ha aggiunto al comma 2 una nuova disposizione ponendo ulteriori garanzie di trasparenza nella fase del dibattito pubblico: nel medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, “sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell’esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati”.
Infine, nella fase conclusiva della procedura per la costituzione di opere pubbliche, gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e discusse in sede di conferenza di servizi.
Il dibattito pubblico ed i portatori di interessi sono stati recentemente menzionati anche all’interno di una circolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente ad oggetto gli “obblighi di pubblicità e trasparenza in materia di contratti pubblici”, rilasciata il 2 agosto 2017.
La circolare, prima di passare alla trattazione degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione di cui all’art. 1, comma 32, l. 190/2012 e agli obblighi di pubblicazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici, introduce una nuova definizione di trasparenza contenuta nell’art. 1 del d. lgs. 97/2016, intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’indirizzo delle risorse pubbliche”.
Proprio nel secondo punto della circolare, titolato “Obblighi di pubblicazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici, nonché dal d.lgs. 97/2016”, il CNR, nell’elencare tutte le singole informazioni sottoposte all’obbligo di pubblicazione, come ad esempio avvisi di preinformazione, determine a contrarre, avvisi e bandi di gara e concessione, individua altresì i «contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante».