A cura di: dott.ssa Laura De Rosa
Nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II del Libro II del codice penale, figura problematica per la difficoltà di inquadramento dogmatico è senz’altro il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità.
Premessa indispensabile ai fini dello studio del reato in esame è che l’art. 319 quater c.p. è stato introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012, con la quale il Legislatore ha apportato importantissime modifiche alla categoria dei reati con la Pubblica Amministrazione al fine di inasprire i mezzi repressivi del fenomeno del mercanteggiamento della pubblica funzione. L’art. 319 quater c.p. nasce, in particolare, dallo smembramento del delitto di concussione ex art. 317 c.p. che, punendo prima della riforma il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio il quale, “abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità”, poteva essere indifferentemente integrato da una condotta costrittiva o induttiva. Con l’intervento della legge anticorruzione, l’art. 317 c.p. continua a punire esclusivamente la concussione per costrizione, mentre la fattispecie di induzione indebita è confluita nel novello art. 319 quater c.p.
Tale “smembramento” ha comportato inevitabilmente difficoltà di inquadramento dogmatico del reato di induzione indebita, nonché numerosi problemi interpretativi quanto al profilo della successione delle leggi nel tempo e di configurabilità del tentativo.
Quanto all’induzione per costrizione ex art. 317 c.p., non si può negare che la nuova norma sia perfettamente sovrapponibile a quella precedente alla riforma, continuando a figurare una fattispecie plurisoggettiva impropria in cui l’accordo è frutto di una cooperazione artificiosa con la vittima. La concussione, difatti, non punisce il contratto criminoso in sé – come nell’ipotesi di corruzione – ma le modalità aggressive con cui esso viene concluso, richiamando l’espressione “costringe” ad una condotta di minaccia e violenza, senza cui evidentemente il soggetto passivo non sarebbe stato determinato a concludere l’accordo criminoso. Ciò determina il delitto di concussione per costrizione quale c.d. reato in contratto in contrapposizione ai c.d. reati contratto, in cui elemento costitutivo è proprio la stipulazione di un accordo criminoso. Nella concussione per costrizione, dunque, soggetto attivo e soggetto passivo non si trovano su un piano di parità, come invece il corruttore e il corrotto nella fattispecie corruttiva, ma la volontà della controparte risulta eterodeterminata dalla condotta minacciosa o violenta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, tant’è che talvolta con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 317 c.p. si parla “estorsione qualificata”. Allora l’illecito ex art. 317 c.p. risulta essere plurioffensivo in quanto lede non solo il prestigio, l’imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ma anche il bene interesse privato della libertà di autodeterminazione.
L’art. 319 quater c.p., invece, punisce con la pena della reclusione da sei a dieci anni e sei mesi il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, “abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità”, salvo però che il fatto non costituisca più grave reato. Il secondo comma, poi, punisce con una pena più lieve (reclusione fino a tre anni) chi dà o promette denaro o altra utilità nell’ipotesi di cui al primo comma. Nell’induzione indebita manca, dunque, come spiegato dalla Cassazione a Sezioni Unite 12228/2014 (Maldera) l’elemento della coazione, potendo consistere l’induzione in condotte persuasive, allusioni, suggestioni, ect., che però non assumono mai i connotati della violenza o della minaccia. Sembra, allora, che il soggetto passivo della fattispecie criminosa ex art. 319 quater c.p. abbia un margine decisionale ben più ampio rispetto al soggetto costretto nell’ipotesi di concussione, sicché la punibilità di chi dà o promette denaro o altra utilità viene giustificata in base alla considerazione che il disvalore giuridico starebbe proprio nel fatto che costui ha profittato dell’abuso per conseguire un vantaggio indebito.
Nonostante l’autorevole intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite, dubbi interpretativi continuano a sussistere in dottrina e giurisprudenza con riguardo alla struttura tipica della fattispecie. In particolare, tre sono le ricostruzioni operate che inevitabilmente incidono sulle questioni della continuità normativa con l’art. 317 c.p. ante riforma e della configurabilità del tentativo.
Una prima tesi, fatta propria dalle Sezioni Unite 2918/2014, ricostruisce l’induzione ex art. 319 quater c.p. come una fattispecie unitaria, specificamente la qualifica quale reato plurisoggettivo a concorso necessario proprio. In particolare, secondo tale teoria il privato non è vittima dell’induzione indebita, bensì concorrente, sicché il disvalore della sua condotta non sta tanto nel non aver resistito all’abuso esercitato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio agendo così immoralmente, quanto “soprattutto nel fatto di aver profittato di tale abuso per perseguire un vantaggio ingiusto”. Il pubblico agente, d’altra parte, pone in essere una condotta a metà strada tra la condotta costrittiva tipica della concussione ex art. 317 c.p. e l’adesione ad un accordo criminoso tipica, invece, della corruzione. L’ipotesi delittuosa ex art. 319 quater c.p.sarebbe caratterizzata, allora, dalla combinazione di due fattispecie, la “concussione attenuata” commessa dal pubblico agente induttore e la “corruzione mitigata dall’induzione” commessa dal privato indotto, che l’art. 319 quater c.p. pone in stretta correlazione, sicché l’induzione si pone come una fattispecie a concorso necessario. Tale tesi sembrerebbe essere avvalorata sia dai lavori preparatori, in cui evidente è la volontà del legislatore di avvicinare l’induzione indebita alla corruzione, sia dalla collocazione sistematica della norma. Senonché non si può non evidenziare come nell’induzione indebita, contrariamente che nelle fattispecie a concorso necessario proprio, i soggetti non pongono in essere condotte corrispondenti nella chiara consapevolezza della loro reciproca strumentalità sicché unitaria è l’offesa prodotta e la sanzione prevista. Al contrario, primo e secondo comma dell’art. 319 quater c.p. attribuiscono pene diverse all’induttore e all’indotto, per cui evidente è che i due soggetti non si pongono su un piano di parità. A ciò devono aggiungersi le problematiche in merito alla configurabilità del tentativo, nonché la difficoltà di affermare la continuità normativa di tale fattispecie con quella ex art. 317 c.p. ante riforma.
Secondo un’altra tesi, invece, l’art. 319 quater c.p. individua due fattispecie monosoggettive autonome: al primo comma l’induzione indebita del pubblico ufficiale (prima della riforma del 2012 disciplinata dall’art. 317 c.p.) e al secondo comma la corruzione attenuata dalla induzione del privato, nuova fattispecie corruttiva. Le due condotte dell’agente pubblico e del privato, infatti, si perfezionerebbero autonomamente in momenti idealmente successivi. Pure tale dottrina è andata incontro ad apre critiche, specialmente laddove si sottolinea come la condotta del privato presa in considerazione dal secondo comma non possa mai essere considerata come fattispecie monosoggettiva: la corruzione, difatti, postula sempre l’accordo tra due o più parti, sicché non può essere immaginata una corruzione del privato attenuata dalla induzione senza definire in termini corruttivi anche la condotta del pubblico ufficiale.
Infine, una terza tesi individua nel primo comma una fattispecie monosoggettiva, quale è quella della concussione indotta (precedentemente disciplinata dall’art. 317 c.p.), e nel secondo comma una fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario proprio. Ciò in quanto il primo comma descrive una fattispecie che postula una bilateralità imperfetta, tipica dei reati a concorso necessario improprio. Allora il privato indotto non è concorrente nel reato commesso dall’agente pubblico, ma egli pone in essere un diverso reato riconducibile nell’ambito della “corruzione indotta” ed è questa fattispecie delittuosa che il comma punisce con una sanzione diversa e meno grave di quella prevista al primo comma. La corruzione indotta si distingue, dunque, dalla induzione per costrizione perché nell’ipotesi dell’art. 317 c.p. vi è l’elemento costrittivo della violenza o minaccia, mentre nell’ipotesi del 319 quater c.p. il privato è meramente condizionato nella libertà di autodeterminazione. D’altra parte, la corruzione indotta si differenzia pure dalla corruzione perché nella corruzione il conseguimento di un vantaggio indebito è esplicitato nella norma incriminatrice, mentre nell’art. 319 quater c.p. è implicito nell’induzione commessa dal soggetto pubblico.
Conclusione di questa impostazione è che con l’art. 319 quater c.p. il Legislatore del 2012 non ha inteso introdurre una nuova fattispecie dalla natura intermedia tra corruzione e concussione, ma al contrario ha voluto disciplinare due diverse fattispecie, ovvero induzione indebita alla corruzione al primo comma e corruzione indotta al secondo comma (cfr. R. Galli 2017). Tale punto di approdo permette sia di affermare la continuità della norma in esame con la fattispecie delittuosa precedentemente disciplinata dall’art. 317 c.p., sia di ammettere la configurabilità del tentativo.
Ad ogni modo, la diatriba intorno alla ricostruzione dogmatica della fattispecie ex art. 319 quater c.p. non è ancora conclusa in termini definitivi, seppure la giurisprudenza sembrerebbe più orientata ad accogliere la teoria della pluralità di fattispecie, l’una monosoggettiva, l’altra plurisoggettiva.