A cura di: Pasquale La Selva
Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, titolato “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” ha rivisitato gran parte della disciplina contenuta all’interno del Codice dei contratti pubblici, integrando talune disposizioni e talvolta modificando completamente altre.
Per ciò che attiene ai principi di trasparenza, l’art. 29 rubricato appunto “Principi in materia di trasparenza”, ha subito un notevole aggiornamento ad opera del correttivo.
Al nuovo comma 1 primo periodo, è previsto che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Al secondo periodo è stato introdotto un riferimento ai motivi di esclusione ex art. 80, sostituendo in parte la vecchia statuizione, (le parole esatte che sono state sostituite sono: “delle valutazioni dei requisiti soggettivi”). Pertanto il nuovo periodo dispone in questo modo: «Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 comma 2-bis del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali».
Dopo il secondo periodo è stata aggiunta una ulteriore disposizione che prevede che entro il medesimo periodo di due giorni sopra citato, è dato avviso ai candidati e ai concorrenti del provvedimento di esclusione ex art. 80, mediante le modalità previste dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), indicando inoltre l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui all’art. 120 comma 2 del codice del processo amministrativo inizia a decorrere dal momento in cui gli atti sono concretamente disponibili.
Il terzo periodo è stato soppresso in quanto la disposizione che prevedeva la pubblicazione della composizione del collegio e dei curricula dei componenti è stata assorbita dal primo periodo, mentre al quarto periodo, il correttivo ha specificato che la pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, avviene secondo le modalità prescritte dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Concludendo l’analisi del comma 1, il legislatore ha introdotto dei periodi di chiusura: «Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione, decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente».
I commi 2 e 3 sono rimasti invariati dal correttivo, facendo salve le disposizioni secondo le quali gli atti del comma 1 vengono pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dell’ANAC, e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici, grazie all’attribuzione alle stesse di poteri di monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento e esecuzione dei contratti, supportando altresì le stazioni appaltanti locali.
Il comma 4 invece è stato completamente modificato con la scelta di dare maggiore attenzione all’ e-procurement, volto soprattutto all’interscambio di informazioni e all’interoperabilità tra banche dati dell’ANAC, del Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’ e-procurement in Italia sta prendendo sempre maggior diffusione, a partire dai primi anni del 2000, nel campo degli appalti telematici per ciò che concerne le aste elettroniche, la pubblicazione degli atti di gara, le graduatorie e via discorrendo, dando vita ad una informatizzazione delle varie procedure di gara.
In ultima istanza, il correttivo, seguendo la disposizione precedente in materia di interoperatività e modalità di interscambio dei dati, ha introdotto il nuovo comma 4-bis, il quale statuisce che il Ministero dell’economia delle finanze, l’ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui ai commi 2 e 4, condividono un protocollo generale nel quale si definiscono appunto le regole di inoperatività e le modalità di interscambio dei dati tra le rispettive banche dati, al fine di rispettare il principio di unicità del luogo di pubblicazione e di invio delle informazioni. Inoltre, «per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L’insieme dei dati e degli atti condivisi nell’ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici».